Chiunque abbia provato a cercare informazioni definitive su come si debba fare a vendere da “hobbisti” non può che capire la frustrazione di Vanitas nel cercare di porre i suoi espositori sempre nella condizione di partecipare ai suoi eventi senza nessun rischio, in osservazione alle leggi vigenti (spesso nebulose e contraddittorie).
Per evitare quindi possibili sanzioni o per giocare d’anticipo con alcune città che potrebbero richiederle in futuro, per tutti gli eventi da quello di domenica 5 febbraio a Iseo in poi sarà necessario all’iscrizione presentare alcune precise documentazioni, facendo una distinzione fra HOBBISTA e OPI (operatore ingegno creativo)
HOBBISTA
Facendo riferimento alla legge regionale Emilia Romagna 24 maggio 2013, n. 4, Articolo 7 bis:
Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore (ad esempio le categorie di vintage, usato, piccolo antiquariato), e le cui vendite non superano i 5000 euro netti annui.
Non rientrano nella definizione di hobbisti gli espositori di prodotti dell’ingegno creativo.
Gli hobbisti devono:
- Compilare ed avere con sè una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (vendita temporanea) in cui si dichiara l’esposizione e la vendita, in modo saltuario ed occasionale, di merci di modico valore le cui vendite non superano i 5000 euro annui.
CREATIVO/OPI
Un OPI è un operatore del proprio ingegno creativo. Secondo la legge sul diritto d’autore le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Per l’attività di vendita di opere del proprio ingegno, non è prevista la presentazione di alcuna SCIA/Comunicazione, in quanto si tratta di attività esclusa dall’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 relativo alla riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
- Compilare ed avere con sè una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (vendita temporanea), in cui il creativo dichiara “di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998
- Essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall’acquirente; se l’importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.
Sia per gli hobbisti che per gli OPI è assolutamente vietato esporre i prezzi di vendita.
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N.B: TUTTI GLI OPERATORI CON P.IVA SONO TENUTI A CONTATTARE IL PROPRIO COMMERCIALISTA PER VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE.